Lussemburgo, 21 maggio 2026 – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso la sua sentenza definitiva nei casi C-684/24 e C-685/24, dando sostanza al regime europeo di trasparenza sul titolare effettivo per i mandati fiduciari italiani. La pronuncia fornisce certezze normative decisive per il settore delle fiduciarie e consolida un equilibrio tra obiettivi di prevenzione del riciclaggio e protezione dei diritti fondamentali.
1. Mandati fiduciari come “similar legal arrangements“
La Corte ha definitivamente confermato che i mandati fiduciari italiani rientrano nella categoria degli “other types of legal arrangements” (istituti giuridici con funzionalità analoghe al trust) e, in quanto tali, soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dalla Direttiva Antiriciclaggio 2015/849 (come modificata dalla Direttiva 2018/843).
Non rileva l’assenza di un trasferimento di proprietà tipico dei mandati fiduciari: il carattere fondamentale che qualifica il mandato fiduciario come “simile” al trust è la circostanza che l’asset risulti intestato al trustee (anziché al beneficiario effettivo), creando così quella separazione tra titolarità legale e titolarità effettiva (beneficial ownership), che giustifica gli obblighi di trasparenza antiriciclaggio.
La Corte ha inoltre chiarito che non costituisce esonero il fatto che i mandati fiduciari siano già soggetti a molteplici obblighi e supervisione da parte di autorità nazionali: ciascun regime normativo persegue i propri obiettivi, e la conformità a uno non preclude la conformità ad altri.
2. Accesso pubblico e diritti fondamentali: un equilibrio sostenibile
La Corte ha confermato che l’accesso pubblico, in presenza di legittimo interesse, alle informazioni sul titolare effettivo è compatibile con i diritti fondamentali (artt. 7 e 8 della Carta UE – diritto al rispetto della vita privata e protezione dei dati personali), purché sia richiesto un requisito di “legitimate interest” (interesse legittimo).
La pronuncia evidenzia che il legislatore europeo persegue un obiettivo legittimo e importante: la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attraverso la trasparenza, in conformità al principio di proporzionalità. L’interesse legittimo non è un concetto indefinito ma va interpretato alla luce degli obiettivi antiriciclaggio.
3. Eccezioni e protezione cautelare: il ruolo delle amministrazioni
La Corte ha confermato che le Camere di Commercio (amministrazioni non giudiziali) possono valutare le circostanze eccezionali che giustificherebbero una deroga all’obbligo di comunicazione (rischio sproporzionato, frode, rapimento, ricatto, molestia, violenza, intimidazione; minoranza o incapacità giuridica del titolare effettivo).
Tuttavia, la Corte ha imposto una condizione cruciale: qualora la deroga sia rifiutata, il titolare effettivo deve poter ottenere protezione giuridica cautelare effettiva, inclusa la possibilità di provvedimenti d’urgenza per sospendere la divulgazione durante il procedimento giudiziale. Questo garantisce che i dati non siano divulgati irreversibilmente prima che una autorità giudiziale verifichi la fondatezza della richiesta di esonero.
