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Il Trust

Cos'è un Trust

Il trust, strumento duttile e dinamico, si presta a molteplici applicazioni superando i caratteri rigidi e formali dei tradizionali strumenti civilistici.
Il trust è un istituto di origine anglosassone che ha assunto rilevanza in Italia a seguito del recepimento, per mezzo della legge n. 364 del 16 ottobre 1989, della Convenzione dell’Aja (datata 1 luglio 1985) relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento (la “Convenzione”).
Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, per trust si intendono “i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati sottoposti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”.

Cos'è un Trust

Il trust, strumento duttile e dinamico, si presta a molteplici applicazioni superando i caratteri rigidi e formali dei tradizionali strumenti civilistici.
Il trust è un istituto di origine anglosassone che ha assunto rilevanza in Italia a seguito del recepimento, per mezzo della legge n. 364 del 16 ottobre 1989, della Convenzione dell’Aja (datata 1 luglio 1985) relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento (la “Convenzione”).
Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, per trust si intendono “i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati sottoposti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”.

Immagine cosa è un trust pagina I Trust | sito BK Trust S.r.l. | Trustee Indipendente che opera per la Gestione e Tutela del Patrimonio

Il Trust nell’ordinamento giuridico italiano

Non essendo ancora stata adottata in Italia una normativa interna che disciplini compiutamente l’istituto, eventuali trust istituiti da cittadini italiani residenti, aventi a oggetto beni situati nel territorio dello stato e a favore di beneficiari italiani (c.d. “trust interni”) devono essere disciplinati e operare nel rispetto delle disposizioni della Convenzione nonché della legge straniera regolatrice del trust che sia stata scelta dal disponente. In ambito fiscale, l’istituto ha ricevuto una prima disciplina con la Legge del 27 dicembre 2006 n.296.

Si consideri, tuttavia, che l’art. 15 della Convenzione dell’Aja fa salva l’applicazione delle norme inderogabili dell’ordinamento che non possono essere violate mediante l’istituzione del trust e rispetto alle quali non si producono i suoi effetti tipici. In particolare, non possono essere derogate, tra le altre, le disposizioni relative a (i) protezione dei minori e di incapaci, (ii) effetti personali e patrimoniali del matrimonio, (iii) testamenti e devoluzione di beni successori, in particolare in materia di legittima, (iv) protezione dei creditori in casi di insolvenza.

Il Trust nell’ordinamento giuridico italiano

Non essendo ancora stata adottata in Italia una normativa interna che disciplini compiutamente l’istituto, eventuali trust istituiti da cittadini italiani residenti, aventi a oggetto beni situati nel territorio dello stato e a favore di beneficiari italiani (c.d. “trust interni”) devono essere disciplinati e operare nel rispetto delle disposizioni della Convenzione nonché della legge straniera regolatrice del trust che sia stata scelta dal disponente. In ambito fiscale, l’istituto ha ricevuto una prima disciplina con la Legge del 27 dicembre 2006 n.296.
Si consideri, tuttavia, che l’art. 15 della Convenzione dell’Aja fa salva l’applicazione delle norme inderogabili dell’ordinamento che non possono essere violate mediante l’istituzione del trust e rispetto alle quali non si producono i suoi effetti tipici. In particolare, non possono essere derogate, tra le altre, le disposizioni relative a (i) protezione dei minori e di incapaci, (ii) effetti personali e patrimoniali del matrimonio, (iii) testamenti e devoluzione di beni successori, in particolare in materia di legittima, (iv) protezione dei creditori in casi di insolvenza.

I Beni del Fondo in Trust

Possono essere vincolati al fondo in trust beni mobili e immobili, beni mobili registrati, denaro, partecipazioni sociali e altri diritti, compresi i frutti e le utilità derivanti dai beni e dai diritti inclusi nel fondo stesso.
Con la sottoscrizione dell’atto istitutivo o con atti di trasferimento successivi il disponente trasferisce la proprietà di determinati beni al trustee, che dovrà gestirli, amministrarli e distribuirli in conformità con le previsioni contenute nell’atto istitutivo e nel rispetto delle disposizioni della legge applicabile.
Per effetto di tale trasferimento i beni in trust saranno, per tutta la durata del trust, separati e distinti rispetto al patrimonio personale del disponente, ma anche dal patrimonio personale del soggetto che svolge il ruolo di trustee e dal patrimonio personale dei beneficiari.

I Beni del Fondo in Trust

Possono essere vincolati al fondo in trust <strong>beni mobili e immobili, beni mobili registrati, denaro, partecipazioni sociali e altri diritti,</strong> compresi i frutti e le utilità derivanti dai beni e dai diritti inclusi nel fondo stesso.
Con la sottoscrizione dell’atto istitutivo o con atti di trasferimento successivi il disponente trasferisce la proprietà di determinati beni al trustee, che dovrà gestirli, amministrarli e distribuirli in conformità con le previsioni contenute nell’atto istitutivo e nel rispetto delle disposizioni della legge applicabile.
Per effetto di tale trasferimento i beni in trust saranno, per tutta la durata del trust, separati e distinti rispetto al patrimonio personale del disponente, ma anche dal patrimonio personale del soggetto che svolge il ruolo di trustee e dal patrimonio personale dei beneficiari.

I Soggetti di un Trust

I Soggetti di un Trust

Il Disponente

È il soggetto che istituisce il trust e che trasferisce ad un altro soggetto (cd. trustee) taluni beni – mobili e immobili, denaro, partecipazioni sociali e altri diritti, compresi i frutti e le utilità derivanti dai beni e dai diritti inclusi nel fondo stesso – affinché siano inclusi nel “fondo in trust”.
In seguito all’istituzione del trust, il disponente non è più titolare di alcun diritto o potere sui beni trasferiti al trustee, che saranno intestati al trustee stesso. Tuttavia, in conformità con le previsioni di cui all’Articolo 2 della Convenzione, il disponente può riservare a sé stesso taluni poteri e prerogative, pur nel rispetto dell’autonomia e della discrezionalità del trustee.

Il Trustee

È il soggetto, persona fisica o giuridica, individuato in prima istanza dal disponente e investito del potere e onerato dell’obbligo di amministrare gestire e disporre dei beni trasferiti dal disponente, per la realizzazione delle finalità del trust in conformità con le previsioni contenuto nell’atto istitutivo di trust e nel rispetto delle disposizioni della legge applicabile.
In taluni casi il disponente affida a sé stesso il ruolo di trustee, in queste ipotesi si parla di trust auto-dichiarato.

I Beneficiari

Sono i soggetti, solo eventuali (in assenza di beneficiari si è in presenza di un “trust di scopo”), ai quali, in applicazione delle previsioni dell’atto istitutivo di trust, sono attribuiti diritti o aspettative sul fondo in trust, al termine del trust (“beneficiari finali”) ovvero sul reddito che eventualmente è prodotto dai beni in trust nel corso della durata del trust (“beneficiari sul reddito”).

Il Guardiano

È il soggetto, persona fisica o giuridica, la cui presenza è solo eventuale, che svolge una funzione di controllo sulla realizzazione delle finalità del trust da parte del trustee, pur nel rispetto della discrezionalità e dell’autonomia di quest’ultimo.

Principali utilizzi del Trust

Il trust per il passaggio generazionale nelle aziende

Il trust può essere impiegato per l’attuazione del passaggio generazionale nell’ambito di una azienda di famiglia, in modo efficace e confacente ai desideri del titolare dell’azienda.

Il trust in alternativa al fondo patrimoniale

Il trust può consentire il superamento di alcune limitazioni poste dal codice civile alla costituzione di fondi patrimoniali.

Il trust in alternativa alla fondazione di diritto interno

Il trust può essere utilizzato in alternativa alla fondazione di diritto interno disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Trust nel contesto di procedimenti di separazione consensuale tra i coniugi

Il trust si è già rivelato utile strumento nel contesto della separazione consensuale tra coniugi.

Il trust per la tutela di soggetti deboli

In ambito familiare, si segnalano i trust istituiti per la tutela di soggetti deboli quali disabili, minori ed incapaci, onde assicurare loro cure mediche, assistenza e una dotazione finanziaria idonea a far fronte alle loro esigenze.

Trust per la riscossione dei crediti fiscali di un fallimento

Il trust può rappresentare la soluzione più efficiente per evitare che alcuni crediti del fallimento (ed in particolare i crediti fiscali) siano ceduti a prezzi di gran lunga inferiori al valore dei crediti medesimi e che la durata della procedura sia rinviata sino al momento della effettiva riscossione dei crediti stessi (con conseguente aggravio di costi e tempi della procedura stessa).

Trust con finalità di garanzia

Il trust può essere utilizzato al fine di destinare determinati beni a garanzia dell’adempimento di obbligazioni validamente assunte.

Trust per l’attuazione di concordato preventivo

Il trust può essere utilizzato per l’attuazione di un concordato preventivo al fine di consentire ai soggetti terzi (a vario titolo interessati all’attuazione del concordato stesso) di destinare determinati beni al soddisfacimento dei diritti dei creditori della procedura, secondo le modalità definite dagli organi della procedura concordataria.

Trust di patti parasociali

Il trasferimento ad un trustee delle azioni oggetto del patto parasociale può consentire la perfetta coercibilità delle obbligazioni assunte dai membri del patto parasociale, in quanto da quel momento l’esecuzione del patto spetterà ad un soggetto terzo, diverso dai singoli aderenti al patto parasociale e sarà connotata dall’insensibilità alle vicende personali e patrimoniali di ciascun aderente al patto stesso.

Trust di polizza assicurativa

È possibile, attraverso l’istituzione di un trust, assicurare che, alla morte del contraente, la somma versata dalla compagnia assicurativa sia trasferita ad un trustee di un trust appositamente istituito; il trustee potrà gestire la somma ricevuta per le finalità che il contraente avrà indicato nell’atto istitutivo di trust o in appositi atti successivi (letters of wishes, indirizzate al trustee).